IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
11 febbraio 1994 con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza  nel  settore  dello  smaltimento dei rifiuti solido-urbani
nella regione Campania fino al 30 aprile 1994;
  Vista l'ordinanza  in  data  11  febbraio  1994,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  35  del  12 febbraio 1994, con la quale sono
stati disposti interventi urgenti per fronteggiare la  situazione  di
emergenza  determinatasi  nel settore dei rifiuti solido-urbani nella
regione Campania ed il commissario del Governo della regione Campania
e'  stato  nominato   commissario   delegato   all'attuazione   degli
interventi stessi;
  Vista  l'ordinanza  del  31  marzo  1994, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1994, con  la  quale  vengono  apportate
modifiche alla precedente ordinanza dell'11 febbraio 1994;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16
aprile 1994 con il quale lo stato di emergenza di cui sopra e'  stato
prorogato  fino  al  30  settembre 1994 ed e' stato esteso ai rifiuti
speciali;
  Vista l'ordinanza del 16 aprile  1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  93  del  22 aprile 1994, con la quale vengono estesi i
poteri conferiti al commissario del Governo  della  regione  Campania
anche al settore dei rifiuti speciali;
  Vista l'ordinanza in data 23 giugno 1994, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n.  153  del  2  luglio  1994,  concernente integrazioni e
modifiche all'ordinanza del 31 marzo 1994;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  7
ottobre  1994, con il quale lo stato di emergenza e' stato dichiarato
a far tempo dal 6 ottobre 1994 e sino al  31  dicembre  1995  per  la
situazione  determinatasi  nel  settore  dei rifiuti solido-urbani ed
assimilabili, speciali e tossico-nocivi nella regione Campania;
  Vista l'ordinanza del 7 ottobre  1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  237  del  10  ottobre 1994, concernente integrazioni e
modifiche  alle  precedenti  ordinanze  dirette  a  fronteggiare   la
situazione  di  emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento
dei rifiuti nella regione Campania;
  Vista l'ordinanza del 7 novembre 1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  261  in  data  8  novembre 1994, concernente ulteriori
integrazioni all'ordinanza del 31 marzo 1994;
  Vista la nota n. P/17831/DlS datata 22 dicembre 1995 con  la  quale
il  prefetto  di  Napoli,  delegato  ex  ordinanza  7  ottobre  1994,
prospetta l'opportunita' che la  gestione  commissariale,  dichiarata
sino al 31 dicembre 1995 con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 ottobre 1994, venga prorogata per ulteriori 12 mesi con la
ripartizione   delle  competenze  tra  il  presidente  della  regione
Campania ed il prefetto di Napoli;
  Vista la nota n. 77462/GAB. del 23 dicembre 1995 con  la  quale  il
presidente   della   regione   Campania  comunica  che  il  consiglio
regionale, nella seduta del 20 dicembre 1995, ha  approvato  l'ordine
del  giorno  con  cui  e'  stata  richiesta  la  proroga  del  regime
commissariale in materia di smaltimento dei rifiuti;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
dicembre 1995 con il quale lo stato di  emergenza  determinatosi  nel
settore  dello smaltimento dei rifiuti solido-urbani ed assimilabili,
speciali, tossico-nocivi nella regione  Campania  e'  prorogato  fino
alla  data  dell'approvazione del citato piano regionale e, comunque,
non oltre il 31 dicembre 1996;
  Vista la deliberazione n. 28/96 emessa dalla sezione del  controllo
della  Corte  dei  conti  nella  adunanza del 22 novembre 1995 con la
quale si dichiara irregolare -  relativamente  alla  legittimita'  di
taluni  atti incidentalmente e strumentalmente valutati - la gestione
degli interventi straordinari di cui alle ordinanze citate in titolo;
  Ravvisata la  necessita'  di  provvedere,  attenendosi  anche  alle
indicazioni   formulate   dalla   Corte   dei  conti  con  la  citata
deliberazione;
  Acquisita l'intesa con il Ministero dell'ambiente;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Il presidente della regione  Campania  e'  nominato  commissario
delegato fino all'approvazione del piano regionale per lo smaltimento
dei rifiuti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1996. In attuazione
di detto incarico deve redigere un piano di interventi di emergenza e
deve  curarne  l'attuazione per assicurare la corretta gestione dello
smaltimento dei  rifiuti  solido-urbani  ed  assimilabili,  speciali,
tossico-nocivi  e per far fronte al relativo stato di emergenza nella
regione  Campania.  Gli   oneri   derivanti   dall'attuazione   degli
interventi  di  emergenza  sono,  per  quanto  di competenza e previa
intese, a carico degli enti interessati.
  2. Il commissario definisce, entro quarantacinque giorni dalla data
di pubblicazione della presente ordinanza  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica italiana, d'intesa con la regione Campania e con le
province interessate, il piano di interventi di emergenza di  cui  al
precedente comma 1. Qualora l'intesa non venga raggiunta, provvede il
commissario delegato nei successivi quindici giorni.
  3.  Il  piano  di  emergenza  di  cui  al  precedente comma 1 deve,
comunque, contenere:
   obblighi  a  carico  dei  comuni  di  provvedere   alla   raccolta
differenziata  dei  rifiuti  pericolosi,  ingombranti, della frazione
secca, dei rifiuti da imballaggi, dei contenitori per  liquidi  e  di
altre frazioni valorizzabili;
   obblighi  a  carico dei consorzi obbligatori per il recupero degli
imballaggi per liquidi in vetro, plastica e  metallo,  di  provvedere
alla raccolta ed al recupero dei contenitori medesimi;
   obblighi   a  carico  dei  detentori  di  imballaggi  secondari  e
terziari,  cosi'  come  definiti  dalla   direttiva   94/62/CEE,   di
provvedere  al  loro  reimpiego, recupero o riciclaggio, direttamente
ovvero avvalendosi di soggetti autorizzati;
   obblighi a carico dei soggetti  responsabili  della  distribuzione
delle merci e dei beni di consumo di applicare il deposito cauzionale
obbligatorio sui contenitori per liquidi;
   divieti, a carico dei produttori, di conferire ai servizi pubblici
di   gestione  dei  rifiuti  solido-urbani,  imballaggi  secondari  e
terziari  e  gli  altri  rifiuti  speciali  assimilabili  ai  rifiuti
solido-urbani;
   divieti  a  carico  dei  comuni o dei loro consorzi o dei soggetti
gestori  dei  servizi  pubblici  di  procedere  alla   raccolta,   al
trasporto,  al recupero ed allo smaltimento di imballaggi secondari e
terziari  e  di  altri  rifiuti  speciali  assimilabili  ai   rifiuti
solido-urbani;
   azioni  per favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per
il recupero dei rifiuti solido-urbani di materia, di  combustibili  e
di energia;
   l'individuazione della ubicazione e delle tipologie degli impianti
definitivi  di  recupero  in materia di combustibili e di energia dai
rifiuti;
   l'individuazione  dei  siti   di   ubicazione   delle   discariche
necessarie  per  far  fronte allo stato di emergenza, su proposta del
prefetto di Napoli.