IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 febbraio 1994 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solido-urbani nella regione Campania fino al 30 aprile 1994; Vista l'ordinanza in data 11 febbraio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1994, con la quale sono stati disposti interventi urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dei rifiuti solido-urbani nella regione Campania ed il commissario del Governo della regione Campania e' stato nominato commissario delegato all'attuazione degli interventi stessi; Vista l'ordinanza del 31 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1994, con la quale vengono apportate modifiche alla precedente ordinanza dell'11 febbraio 1994; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 1994 con il quale lo stato di emergenza di cui sopra e' stato prorogato fino al 30 settembre 1994 ed e' stato esteso ai rifiuti speciali; Vista l'ordinanza del 16 aprile 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1994, con la quale vengono estesi i poteri conferiti al commissario del Governo della regione Campania anche al settore dei rifiuti speciali; Vista l'ordinanza in data 23 giugno 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1994, concernente integrazioni e modifiche all'ordinanza del 31 marzo 1994; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 1994, con il quale lo stato di emergenza e' stato dichiarato a far tempo dal 6 ottobre 1994 e sino al 31 dicembre 1995 per la situazione determinatasi nel settore dei rifiuti solido-urbani ed assimilabili, speciali e tossico-nocivi nella regione Campania; Vista l'ordinanza del 7 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 1994, concernente integrazioni e modifiche alle precedenti ordinanze dirette a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania; Vista l'ordinanza del 7 novembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 in data 8 novembre 1994, concernente ulteriori integrazioni all'ordinanza del 31 marzo 1994; Vista la nota n. P/17831/DlS datata 22 dicembre 1995 con la quale il prefetto di Napoli, delegato ex ordinanza 7 ottobre 1994, prospetta l'opportunita' che la gestione commissariale, dichiarata sino al 31 dicembre 1995 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 1994, venga prorogata per ulteriori 12 mesi con la ripartizione delle competenze tra il presidente della regione Campania ed il prefetto di Napoli; Vista la nota n. 77462/GAB. del 23 dicembre 1995 con la quale il presidente della regione Campania comunica che il consiglio regionale, nella seduta del 20 dicembre 1995, ha approvato l'ordine del giorno con cui e' stata richiesta la proroga del regime commissariale in materia di smaltimento dei rifiuti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1995 con il quale lo stato di emergenza determinatosi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solido-urbani ed assimilabili, speciali, tossico-nocivi nella regione Campania e' prorogato fino alla data dell'approvazione del citato piano regionale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1996; Vista la deliberazione n. 28/96 emessa dalla sezione del controllo della Corte dei conti nella adunanza del 22 novembre 1995 con la quale si dichiara irregolare - relativamente alla legittimita' di taluni atti incidentalmente e strumentalmente valutati - la gestione degli interventi straordinari di cui alle ordinanze citate in titolo; Ravvisata la necessita' di provvedere, attenendosi anche alle indicazioni formulate dalla Corte dei conti con la citata deliberazione; Acquisita l'intesa con il Ministero dell'ambiente; Avvalendosi dei poteri conferitigli; Dispone: Art. 1. 1. Il presidente della regione Campania e' nominato commissario delegato fino all'approvazione del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1996. In attuazione di detto incarico deve redigere un piano di interventi di emergenza e deve curarne l'attuazione per assicurare la corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti solido-urbani ed assimilabili, speciali, tossico-nocivi e per far fronte al relativo stato di emergenza nella regione Campania. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di emergenza sono, per quanto di competenza e previa intese, a carico degli enti interessati. 2. Il commissario definisce, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, d'intesa con la regione Campania e con le province interessate, il piano di interventi di emergenza di cui al precedente comma 1. Qualora l'intesa non venga raggiunta, provvede il commissario delegato nei successivi quindici giorni. 3. Il piano di emergenza di cui al precedente comma 1 deve, comunque, contenere: obblighi a carico dei comuni di provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi, ingombranti, della frazione secca, dei rifiuti da imballaggi, dei contenitori per liquidi e di altre frazioni valorizzabili; obblighi a carico dei consorzi obbligatori per il recupero degli imballaggi per liquidi in vetro, plastica e metallo, di provvedere alla raccolta ed al recupero dei contenitori medesimi; obblighi a carico dei detentori di imballaggi secondari e terziari, cosi' come definiti dalla direttiva 94/62/CEE, di provvedere al loro reimpiego, recupero o riciclaggio, direttamente ovvero avvalendosi di soggetti autorizzati; obblighi a carico dei soggetti responsabili della distribuzione delle merci e dei beni di consumo di applicare il deposito cauzionale obbligatorio sui contenitori per liquidi; divieti, a carico dei produttori, di conferire ai servizi pubblici di gestione dei rifiuti solido-urbani, imballaggi secondari e terziari e gli altri rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solido-urbani; divieti a carico dei comuni o dei loro consorzi o dei soggetti gestori dei servizi pubblici di procedere alla raccolta, al trasporto, al recupero ed allo smaltimento di imballaggi secondari e terziari e di altri rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solido-urbani; azioni per favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il recupero dei rifiuti solido-urbani di materia, di combustibili e di energia; l'individuazione della ubicazione e delle tipologie degli impianti definitivi di recupero in materia di combustibili e di energia dai rifiuti; l'individuazione dei siti di ubicazione delle discariche necessarie per far fronte allo stato di emergenza, su proposta del prefetto di Napoli.